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Regolamento di Disciplina

Art. 1 – Principi e finalità

  1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.
  7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

  1. Si configurano come mancanze lievi:
    1. presentarsi alle lezioni in ritardo;
    2. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
    3. tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni, tra sedi e durante il tragitto da e per la palestra (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, rientrare in ritardo al cambio dell’ora o dopo l’intervallo, ecc.)
    4. provocare disordine e sporcizia nei locali e nelle aree esterne, ivi compresa l’incuria nella differenziazione dei rifiuti.
  2. Si configurano come mancanze gravi:
    1. utilizzare il telefono cellulare durante l’orario di lezione, se non espressamente autorizzato dal docente;
    2. fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola, compreso il tragitto da e per la palestra;
    3. frequentare irregolarmente le lezioni senza adeguata giustificazione;
    4. mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
    5. imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
    6. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
    7. reiterare un comportamento scorretto;
    8. effettuare assenze e ritardi ingiustificati, o produrre giustificazioni falsificate; uscire dall’Istituto o assentarsi dalle lezioni senza regolare autorizzazione; favorire l’ingresso di estranei;
    9. non informare il Dirigente Scolastico o, in alternativa, un suo Collaboratore, o un docente dell’accadimento di uno dei fatti configurati come mancanze gravissime ed elencati sub art. 3.3 e, qualora a conoscenza , dei responsabili degli stessi.
  3. Si configurano come mancanze gravissime:
    1. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
    2. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica; falsificare documenti ufficiali dell’istituto;
    3. compiere atti di vandalismo su cose;
    4. compiere atti di violenza su persone;
    5. compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori,ecc.);
    6. compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
    7. fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti; consumare alcolici all’interno dell’istituto;
    8. usare in modo improprio e/o per finalità personali dotazioni della scuola, anche quelle che consentano l’accesso alla rete;
    9. raccogliere, diffondere filmati, immagini, registrazioni vocali senza rispettare i diritti delle persone in qualsiasi momento della vita scolastica, anche se non riferibile all’attività didattica e anche dopo il termine delle lezioni se nell’ambito dell’area di pertinenza all’istituto.

Art. 4 - Violazioni e Sanzioni

  1. Mancanze lievi
    Le mancanze previste nell’art. 3.1 sono sanzionate, dopo aver sentito le ragioni dello studente, dal docente che le rileva con richiamo verbale o scritto.
    Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
  2. Mancanze gravi
    Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’art. 3.2 vengono segnalate dal Docente con annotazione sul Registro di Classe e ammonizione scritta, e, tramite il libretto personale, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
    2.2 Mancanze sanzionate anche con sospensione fino a 15 gg.
    Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), h) i) dell’art. 3.2 vengono sanzionate dal DS con ammonizione scritta o dal C.d.C. con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.
    Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  3. Mancanze gravissime
    Le mancanze gravissime di cui all’art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con conseguente eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’esame di Stato.
    Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
    I provvedimenti di sospensione fino a 15 gg vengono comminati dal C.d.C., secondo le modalità previste dall’art. 4, 2.2.
    I provvedimenti che prevedono sospensione oltre i 15 gg vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’ adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 Procedura Sanzionatoria: comunicazione, avvio procedimento e contestazione di addebito.
Assunzione del provvedimento disciplinare.
Nei casi di mancanza lieve e grave la comunicazione di avvio di procedimento, in base all’art. 7, L. n.241/90, viene sostituita dall’annotazione della stessa sul registro elettronico e dalla comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente / gli studenti coinvolti hanno diritto di essere ascoltati dal D.S., dal delegato del D.S. e/o dal / dai coordinatori di classe con redazione di verbale da parte di persona, diversa dalle precedenti, incaricata dal D.S. Dell’apertura del procedimento deve essere data comunicazione scritta alle famiglie, anche degli studenti da considerarsi parti lese, in cui si contestano gli addebiti e si fissa la data del contraddittorio. Avvenuto il contraddittorio il D.S. potrà procedere con: 1. l’archiviazione del procedimento qualora non si siano ravvisati elementi per procedere. 2. rinvio degli atti all’organo collegiale competente, in tutte le sue componenti, nel caso di mancanza gravissima. In tutti e due i casi sarà data comunicazione scritta agli interessati da parte del D.S. Nel caso nr. 2, la delibera dell’organo collegiale, che viene convocato nel termine di 10 giorni dal contraddittorio, deve riportare: 1. la sanzione comminata, la decorrenza e la sua durata; 2. eventuali sanzioni accessorie; 3. la motivazione del provvedimento, esplicitando, le ragioni per cui non siano esperibili interventi per un responsabile reinserimento nella comunità scolastica. Del provvedimento così adottato deve essere data alla famiglia comunicazione scritta, contenente, oltre i punti precedenti, anche i termini e l’organo da adire nel caso di impugnazione

Art. 6

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Art. 8

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art. 9

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 10

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 11

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.

Art. 12- Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia (di cui all’Articolo 14) interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art 13 Conversione sanzioni

In casi particolari, in base al parere del Consiglio di classe e dell’Organo collegiale, si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in un servizio ritenuto educativamente opportuno, compiendo un percorso adatto, in osservanza dell’art.4 del DPR 24-06-98 e successive modifiche, offre agli studenti la possibilità di convertire le sanzioni in attività che hanno lo scopo di contribuire non solo al recupero della mancanza commessa, ma anche e soprattutto, al processo di crescita per acquisizione del senso di responsabilità e della consapevolezza delle proprie capacità.

Art. 14

L’Organo di garanzia è composto da: il D.S. che lo presiede, due docenti, uno nominato dal C.d’I e uno eletto dal Collegio Docenti; due studenti, uno eletto dagli studenti e uno nominato dal C.d’I; da due rappresentanti dei genitori, uno eletto dai genitori e uno nominato dal C.d’I.
Resta in carica per tre anni scolastici, viene comunque rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto
Sono da ritenersi membri supplenti delle componenti elette dagli studenti, dai genitori e dal Collegio Docenti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i designati; in ogni caso di nomina da parte del C.d’I, questi procede anche alla designazione dei supplenti nello stesso numero.
In prima convocazione, le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti; in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti.
Nel caso di impedimenti giustificati e/o conflitto di interessi subentra il membro supplente. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione.
L’organo di garanzia si pronuncia entro 15 giorni.
L’accoglimento del ricorso determina l’immediata decadenza della sanzione.
L’organo si pronuncia anche, su richiesta scritta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione del presente regolamento.
Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.

Art. 16

Il presente regolamento viene pubblicato all’Albo della scuola.

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 ottobre 2020.